STATUTO REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI VARESE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE
DENOMINAZIONE, SEDE, ORDINAMENTO, DURATA
Art.. 1° E' costituita, con sede in Varese , un' associazione denominata
"CLUB ALPINO ITALIANO . SEZIONE DI VARESE", che continua l’ attività della
sezione di Varese del Club Alpino Italiano, fondata nel 1906.
Art.. 2° L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.),
ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del
C.A.I. I suoi membri sono di diritto soci dei C.A.I.
Art.. 3° L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica,
aconfessionale. Essa ha durata illimitata.
SCOPI
Art.. 4° L’ Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia,
ha i seguenti scopi:
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;
- promuovere nell’ambito della Regione Lombardia , la conoscenza e lo studio
delle montagne in ogni loro aspetto al fine della promozione e dello sviluppo
del turismo alpinistico;
- promuovere gite ed ascensioni collettive; attività didattiche, iniziative
di carattere culturale, su argomenti attinenti a tutte le attività suddette;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e dell'ambiente naturale
montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali
in osservanza alle disposizioni deliberate dall'assemblea dei delegati dei
C.A.I.
soci
Art.. 5° I soci dell'Associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari
e giovani
Art.. 6° Chiunque,condividendo gli scopi dell'Associazione ed impegnandosi
a rispettare le norme statutarie, intenda divenire socio deve presentare
domanda al Consiglio Direttivo della sezione, controfirmata da almeno un
socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni. Per i
minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
Art.. 7° Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare lo statuto ed
il regolamento dell' Associazione e del C.A.I. e ad attenersi alle deliberazioni
dei consiglio direttivo sezionale. Egli è tenuto a versare all' Associazione
la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura
stabilita anno per anno dal consiglio direttivo, e la quota annuale. Le
successive quote annuali dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo.
Dopo tale data potrà essere addebitata ai soci l’eventuale spesa per l'esazione
coatta.
L'ammissione a socio, in qualunque epoca accordata, per il pagamento della
quota annuale ha sempre effetto dal primo gennaio dell'anno in corso.
Il socio chiamato alle armi, qualora ne faccia richiesta , è esonerato dal
pagamento della quota sociale per gli anni in cui presta servizio, fermo
restando l'obbligo da parte dell' Associazione di corrispondere l' aliquota
dovuta alla sede centrale dei CAI.
Il socio che cambia recapito è tenuto a darne comunicazione scritta ed a
versare la somma stabilita a fronte delle spese per la variazione. I soci
si impegnano a fornire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività
sezionali a titolo gratuito.
Art..8° I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto e dal regolamento
generale dei C.A.I., in particolare i soci hanno diritto a frequentare la
sede sociale, a partecipare alle attività della Associazione, a partecipare
alle assemblee con esercizio dell’ elettorato attivo e passivo, nonché ad
assumere incarichi nell’Associazione stessa. I soci acquistano inoltre il
diritto alle pubblicazioni dell'Associazione ad essi destinate a titolo
gratuito, ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali.
I soci alle armi esonerati dal pagamento della quota sociale mantengono
tutti i diritti derivanti dalla qualità di socio.
I soci familiari non hanno diritto alle pubblicazioni dell'Associazione.
Art.. 9° L'iscrizione a socio annuale si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno in mancanza di dimissioni scritte presentate entro il 30 settembre
a valere per l'anno successivo. Il socio che intenda passare ad altra sezione
deve darne comunicazione scritta richiedendo il prescritto nulla osta entro
il 30 settembre a valere per l'anno successivo.
Art.. 10° Possono iscriversi all'Associazione come aggregati i soci ordinari,
familiari e giovani di ogni altra sezione del C.A.I.
Gli aggregati sono tenuti al pagamento della quota annuale per essi stabilita
ed acquistano il diritto a partecipare a tutte le attività sociali. Agli
aggregati si applicano, per quanto compatibili, tutte le norme concernenti
le altre categorie di soci.
Art.. 11° La qualità di socio si perde per morte (o scioglimento trattandosi
di ente), per dimissioni, per morosità nel pagamento delle quote sociali,
o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo della sezione o dal
Consiglio Centrale dei Sodalizio, con le modalità previste dal regolamento
generale dei CAI.
Art.. 12° Nei confronti dei socio che tenga un contegno contrastante con
lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta
convivenza, possono essere assunti dal consiglio direttivo i provvedimenti
dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo
massimo di un anno. Nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma
di quanto statuito dal regolamento generale dei C.A.I.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.. 13° Sono organi dell'Associazione: . l'Assemblea dei Soci; . il Consiglio
Direttivo; . il Presidente; . il Collegio dei Revisori dei Conti
Art.. 14° Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere
affidate solo a soci maggiorenni iscritti all'Associazione .
I soci aggregati interni appartenenti a sezioni nazionali possono accedere
a tutte le cariche sociali.
Assemblea
Art.. 15° L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa
rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti
o dissenzienti. L'assemblea: . elegge i consiglieri, i revisori dei conti
ed i delegati; . approva annualmente il programma svolto dall'Associazione,
la relazione del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e preventivo;
delibera sull'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali
sugli immobili;
determina la quota associativa annuale, per la parte eccedente la quota
minima fissata dall'assemblea dei delegati dei C.A.I.;
delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità
e nominando uno o più liquidatori, in conformità a quanto previsto dallo
statuto dei Club Alpino Italiano;
delibera sulle modifiche del presente statuto; delibera su ogni altra questione
che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o dal collegio dei revisori
dei conti o su mozione sottoscritta da almeno 50 soci, aventi diritto di
voto, che sia presentata al consiglio direttivo entro il 31 gennaio.
Art.. 16° L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina
alle cariche sociali. Può essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno e deve essere convocata senza indugio quando
ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori dei Conti
od almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene
mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci.
Nell'avviso devono essere indicati l'ordine dei giorno e la data, l'ora
ed il luogo della convocazione.
Nell'ordine dei giorno devono essere inseriti gli eventuali argomenti richiesti
dal Collegio dei Revisori o proposti dai soci ai sensi dell'ultimo capoverso
dei precedente art. 15.
Art.. 17° Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola
con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di
voto. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono farsi
rappresentare in assemblea da altri soci maggiorenni, esclusi i Consiglieri,
ma ogni socio non può portare più di tre deleghe.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consultivo ed in quelle
che riguardano la loro responsabilità verso l'Associazione i Consiglieri
non hanno diritto di voto, né possono delegarlo ad altri.
Art.. 18° Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno
la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione,
che potrà essere stata indetta anche ad un'ora di distanza dalla prima ,
l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine dei
giorno.
Art.. 19° L'assemblea nomina un presidente, un segretario e, qualora l'ordine
dei giorno preveda la nomina di cariche sociali, tre scrutatori.
Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
Il segretario redige il verbale della riunione e lo sottoscrive unitamente
al presidente. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto,
separatamente per i consiglieri, i revisori dei conti ed i delegati, mediante
apposita scheda, predisposta dal consiglio direttivo, sulla quale devono
essere sintetizzate le norme da seguire.
Art.. 20° Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di
vincoli reali sugli immobili ovvero le modifiche statutarie debbono essere
approvate con la maggioranza dei due terzi.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata
con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al
voto.
Art.. 21° Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di
vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto,
non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte dei consiglio
centrale dei C.A.I.
Consiglio direttivo
Art.. 22° Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione
e si compone di un numero dispari dei membri non inferiore a quindici, eletti
dall'assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice presidente,
un Segretario ed un Tesoriere.
Art.. 23° Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute
nel presente statuto o nello statuto e regolamento generale dei C.A.I.
In particolare esso:
- stabilisce o approva il programma annuale di attività dell'Associazione
e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonchè le relative
relazioni;
- autorizza il presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
- conferisce incarichi, anche al di fuori dei propri membri per lo svolgimento
di particolari funzioni, a titolo esemplificativo, di tesoreria, di bibliotecario,
di ispettore di rifugi, od altre;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività
sociali;
- determina tutte le norme che regolano l'attività sociale e, a titolo esemplificativo:
l'orario di apertura della sede sociale, l'uso dei materiale bibliografico,
degli attrezzi e dei materiali, la disciplina delle gite collettive, delle
manifestazioni sociali e dell'attività dei gruppi operanti in seno all'Associazione,
ed esercita la vigilanza sui gruppi stessi perché operino in conformità
con le norme regolamentari per essi stabilite e con quelle statutarie dell'Associazione
e dei C.A.I.;
- delibera su qualsiasi oggetto per il quale non sia prevista l'esclusiva
competenza dell'assemblea.
Art.. 24° Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione
del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne
facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. . Per la validità delle
riunioni è necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e
di almeno 7 Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
presenti; a parità di voti prevale quello dei presidente.
Art.. 25° Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due
riunioni consecutive dei consiglio può essere dichiarato, dal consiglio
stesso, decaduto dalla carica.
Presidente
Art . 26° Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo,
ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e la firma sociale.
In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
Art.. 27° Il Vice presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri,
in caso di sua assenza od impedimento.
Collegio dei revisori
Art.. 28° Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di un supplente, nominati dall'assemblea.
Il collegio elegge un presidente tra i membri effettivi.
Art.. 29° Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della
contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle
sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio
direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio
Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno
anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento
delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Segretario e tesoriere
Art.. 30° Il Segretario redige gli atti sociali, dà attuazione alle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
Il Tesoriere assume la responsabilità della custodia dei fondi dell’ Associazione
e ne tiene la contabilità. Al Tesoriere compete la preparazione del bilancio
annuale dell’ Associazione.
Delegati
Art.. 31° I delegati rappresentano i soci dell'associazione all'assemblea
dei C.A.I. ed al Convegno Regionale delle Sezioni Lombarde del C.A.I.
Il Presidente è delegato di diritto, come previsto dallo statuto dei C.A.I.
Non vi è incompatibilità tra la carica di vice presidente, segretario, tesoriere,
consigliere o revisore dei conti e la carica di delegato.
Durata degli incarichi
Art.. 32° I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Ogni anno scadono i cinque consiglieri di nomina più remota, in modo che
il consiglio direttivo si rinnovi per un terzo.
In caso di nomina simultanea dell'intero consiglio direttivo, alla fine
del primo e del secondo anno del triennio verranno sorteggiati i cinque
consiglieri che devono scadere. Da tale sorteggio sono esclusi il presidente,
il vice presidente ed il segretario.
Qualora uno degli eletti alle cariche sociali lasci vacante il posto nel
corso dell'anno, la prima successiva assemblea provvederà alle elezioni
per surrogarlo. Il neo .eletto assumerà a tutti gli effetti l'anzianità
di carica dei consigliere uscente. Qualora il consiglio direttivo venga
a trovarsi permanentemente nella condizione di non poter prendere deliberazioni
valide, i membri dei consiglio direttivo rimasti in carica e, in difetto,
i revisori dei conti, hanno l'obbligo di convocare l'assemblea generale
straordinaria dei soci entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità.
Art.. 33° Il Presidente può essere eletto a tale carica due volte consecutive;
può essere successivamente rieletto soltanto se sia trascorso un intervallo
di almeno un anno. Il Vice presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Art.. 34° Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica un triennio e sono
rieleggibili.
Art.. 35° I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.. 36° I delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili.
PATRIMONIO . ESERCIZI SOCIALI . BILANCIO
Art.. 37° Il patrimonio sociale è costituito: da beni mobili ed immobili
di proprietà presente o futura dell'Associazione; da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da qualsiasi altra erogazione
effettuata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento
dei suoi scopi statutari.
Art.. 38° Le entrate sociali sono costituite: dalle tasse di iscrizione;
dalle quote annuali, detratta l'aliquota spettante al C.A.I.; da eventuali
contributi di enti, associazioni e privati.
Art.. 39° I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati in
conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di
credito. Sono delegati al prelevamento dei fondi il Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere; i prelevamenti possono avvenire con la firma congiunta
di almeno due dei delegati
Art.. 40° Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art.. 41° I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio sarà
devoluto secondo quanto stabilito dallo statuto dei C.A.I., e nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 266/91.
E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.
SOTTOSEZIONI E GRUPPI
Art.. 42° L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza,
una o più sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.
Il Consiglio Direttivo fissa le zone di attività entro le quali possono
espletare le loro funzioni amministrative e svolgere opera di propaganda
e di proselitismo.
L'Associazione può anche costituire nel proprio seno gruppi organizzati
di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendano
sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione,
o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.
La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal
Consiglio Direttivo. La costituzione delle sottosezioni deve essere altresì
approvata dal Comitato di Coordinamento delle Sezioni Lombarde dei C.A.I.
Art.. 43° Le sottosezioni hanno un proprio regolamento redatto con l'osservanza
delle norme dello statuto e del regolamento generale dei C.A.I. e del presente
statuto. Il Consiglio Direttivo sezionale deve ratificare tale regolamento.
Art.. 44° Le sottosezioni, una volta costituite, non sono dotate di soggettività
distinta da quella dell'associazione né conseguentemente di autonomia patrimoniale,
ma solo di autonomia contabile.
Art.. 45° Le quote sociali e le aliquote di pertinenza della cassa della
sottosezione per le necessità amministrative ed organizzative sono fissate
annualmente dal consiglio direttivo sezionale. In nessun caso le quote sociali
delle sottosezioni potranno essere inferiori a quelle della sezione. I soci
delle sottosezioni ricevono le eventuali pubblicazioni sociali con pari
diritto dei soci della sezione.
Art.. 46° Le sottosezioni sono rappresentate ad ogni effetto dal reggente
della sottosezione ed amministrate dal Consiglio di Reggenza secondo le
direttive dell'assemblea generale dei propri soci.
Art.. 47° Il Consiglio di Reggenza, eletto dall'assemblea generale dei soci
della sottosezione, è composto dal Reggente, da un Vice reggente, da un
Segretario, da un Tesoriere e da tre Consiglieri. I membri del Consiglio
di Reggenza durano in carica tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni
anno. Tutti possono essere rieletti. Per l'attribuzione delle cariche e
per il funzionamento del Consiglio di Reggenza valgono, in quanto applicabili,
i criteri vigenti per il Consiglio Direttivo Sezionale; per la validità
delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno quattro membri del
consiglio di reggenza.
Art.. 48° Il Reggente partecipa alle riunioni consiliari dell'Associazione
con diritto di voto consultivo e con facoltà di delega.
Art.. 49° Il Segretario redige gli atti della sottosezione ed i verbali
delle sedute del Consiglio di Reggenza, provvede alla redazione dei bilanci
e cura i rapporti amministrativi con la sezione.
Art.. 50° Ciascuna sottosezione provvede alla nomina dei rappresentanti
da inviare alle assemblee generali e dei soci della sezione. Detti rappresentanti,
aventi diritto ad un unico voto per sé e per i propri rappresentati, sono
scelti nella misura di uno per ogni dieci soci o frazione di dieci, escludendo
dal computo i soci aventi età inferiore agli anni 18 e gli eventuali aggregati
di altra sezione o sottosezione.
Art.. 51° I gruppi di soci costituiti nell'ambito dell'Associazione non
hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei
fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo e dei contributi
di terzi, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rendiconto. I gruppi hanno
un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, e possono essere
sciolti in qualunque momento dal consiglio stesso a suo insindacabile giudizio.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.. 52° Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o fra Sottosezioni
ed Associazione, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla
vita dell’ associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità
giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Non
è altresì ammesso che durante l'iter della controversia la stessa sia resa
di pubblica ragione in tutto o in parte. Organi competenti ad esperire il
tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie
tra i soci, che dovrà decidere entro 60 giorni dalla presentazione dei ricorso.
Trascorso inutilmente tale termine il ricorso potrà essere presentato, nel
termine perentorio di 30 giorni, al Comitato di Coordinamento delle Sezioni
Lombarde;
- il comitato di coordinamento del convegno delle sezioni lombarde dei C.A.I.
per le controversie tra soci ed organi dell'associazione e fra sottosezioni
ed associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento
generale dei C.A.I.
Art.. 53° Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano
in violazione dei presente statuto, o dello statuto e regolamento generale
dei C.A.I., è data la possibilità di ricorso a norma dei regolamento generale
dei C.A.I.
DISPOSIZIONI FINALI
Art.. 54° Si applicano in ogni caso le vigenti disposizioni dello statuto
e del regolamento generale dei C.A.I. per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto e regolamento sezionale.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei soci il
8/4/1997
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