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il nuovo
STATUTO



testo approvato
dal consiglio direttivo il 11.1.2010

principali novità


STATUTO REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI VARESE DEL CLUB ALPINO ITALIANO


 

 

STATUTO ATTUALMENTE IN VIGORE

DENOMINAZIONE, SEDE, ORDINAMENTO, DURATA
Art.. 1° E' costituita, con sede in Varese , un' associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO . SEZIONE DI VARESE", che continua l’ attività della sezione di Varese del Club Alpino Italiano, fondata nel 1906.
Art.. 2° L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I. I suoi membri sono di diritto soci dei C.A.I.
Art.. 3° L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale. Essa ha durata illimitata.
SCOPI
Art.. 4° L’ Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha i seguenti scopi:
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme;
- promuovere nell’ambito della Regione Lombardia , la conoscenza e lo studio delle montagne in ogni loro aspetto al fine della promozione e dello sviluppo del turi­smo alpinistico;
- promuovere gite ed ascensioni collettive; attività didattiche, iniziative di carattere culturale, su argomenti attinenti a tutte le attività suddette;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'assemblea dei delegati dei C.A.I.
soci
Art.. 5° I soci dell'Associazione sono: benemeriti, ordinari, familiari e giovani
Art.. 6° Chiunque,condividendo gli scopi dell'Associazione ed impegnandosi a rispettare le norme statutarie, intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della sezione, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazio­ne da almeno due anni. Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
Art.. 7° Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento dell' Associazione e del C.A.I. e ad attenersi alle deliberazioni dei consiglio direttivo sezionale. Egli è tenuto a versare all' Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura stabilita anno per anno dal consiglio direttivo, e la quota annuale. Le successive quote annuali dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo. Dopo tale data potrà essere addebitata ai soci l’eventuale spesa per l'esazione coatta.
L'ammissione a socio, in qualunque epoca accordata, per il pagamento della quota an­nuale ha sempre effetto dal primo gennaio dell'anno in corso.
Il socio chiamato alle armi, qualora ne faccia richiesta , è esonerato dal pagamento della quota sociale per gli anni in cui presta servizio, fermo restando l'obbligo da parte del­l' Associazione di corrispondere l' aliquota dovuta alla sede centrale dei CAI.
Il socio che cambia recapito è tenuto a darne comunicazione scritta ed a versare la somma stabilita a fronte delle spese per la variazione. I soci si impegnano a fornire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sezionali a titolo gratuito.
Art..8° I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale dei C.A.I., in particolare i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle attività della Associazione, a partecipare alle assemblee con esercizio dell’ elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell’Associazione stessa. I soci acquistano inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'Associazione ad essi destinate a titolo gratuito, ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali.
I soci alle armi esonerati dal pagamento della quota sociale mantengono tutti i di­ritti derivanti dalla qualità di socio.
I soci familiari non hanno diritto alle pubblicazioni dell'Associazione.
Art.. 9° L'iscrizione a socio annuale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di dimissioni scritte presentate entro il 30 settembre a valere per l'anno successivo. Il socio che intenda passare ad altra sezione deve darne comunicazione scritta richiedendo il prescritto nulla osta entro il 30 settembre a valere per l'anno successivo.
Art.. 10° Possono iscriversi all'Associazione come aggregati i soci ordinari, familiari e giovani di ogni altra sezione del C.A.I.
Gli aggregati sono tenuti al pagamento della quota annuale per essi stabilita ed acquistano il diritto a partecipare a tutte le attività sociali. Agli aggregati si applicano, per quanto compatibili, tutte le norme concernenti le altre categorie di soci.
Art.. 11° La qualità di socio si perde per morte (o scioglimento trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità nel pagamento delle quote sociali, o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo della sezione o dal Consiglio Centrale dei Sodalizio, con le modalità previste dal regolamento generale dei CAI.
Art.. 12° Nei confronti dei socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito in­formatore dell'Associazione o con le regole della corretta convivenza, possono essere assunti dal consiglio direttivo i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma di quanto statuito dal regolamento generale dei C.A.I.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.. 13° Sono organi dell'Associazione: . l'Assemblea dei Soci; . il Consiglio Direttivo; . il Presidente; . il Collegio dei Revisori dei Conti
Art.. 14° Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere affidate solo a soci maggiorenni iscritti all'Associazione .
I soci aggregati interni appartenenti a sezioni nazionali possono accedere a tutte le cariche sociali.

Assemblea
Art.. 15° L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. L'assemblea: . elegge i consiglieri, i revisori dei conti ed i delegati; . approva annualmente il programma svolto dall'Associazione, la relazione del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e preventivo;
delibera sull'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
determina la quota associativa annuale, per la parte eccedente la quota minima fissata dall'assemblea dei delegati dei C.A.I.;
delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori, in conformità a quanto previsto dallo statuto dei Club Alpino Italiano;
delibera sulle modifiche del presente statuto; delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o dal collegio dei revisori dei conti o su mozione sottoscritta da almeno 50 soci, aventi diritto di voto, che sia presentata al consiglio direttivo entro il 31 gennaio.
Art.. 16° L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina alle cariche sociali. Può essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori dei Conti od almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci.
Nell'avviso devono essere indicati l'ordine dei giorno e la data, l'ora ed il luogo della convocazione.
Nell'ordine dei giorno devono essere inseriti gli eventuali argomenti richiesti dal Collegio dei Revisori o proposti dai soci ai sensi dell'ultimo capoverso dei precedente art. 15.
Art.. 17° Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci maggiorenni, esclusi i Consiglieri, ma ogni socio non può portare più di tre deleghe.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consultivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità verso l'Associazione i Consiglieri non hanno diritto di voto, né possono delegarlo ad altri.
Art.. 18° Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà essere stata indetta anche ad un'ora di distanza dalla prima , l'assemblea è validamente costituita, qua­lunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea non può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine dei giorno.
Art.. 19° L'assemblea nomina un presidente, un segretario e, qualora l'ordine dei giorno preveda la nomina di cariche sociali, tre scrutatori.
Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
Il segretario redige il verbale della riunione e lo sottoscrive unitamente al presidente. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, separatamente per i consiglieri, i revisori dei conti ed i delegati, mediante apposita scheda, predisposta dal consiglio direttivo, sulla quale devono essere sintetizzate le norme da seguire.
Art.. 20° Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili ovvero le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.
Art.. 21° Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte dei consiglio centrale dei C.A.I.

Consiglio direttivo
Art.. 22° Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di un numero dispari dei membri non inferiore a quindici, eletti dall'assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice presidente, un Se­gretario ed un Tesoriere.
Art.. 23° Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e regolamento generale dei C.A.I.
In particolare esso:
- stabilisce o approva il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonchè le relative relazioni;
- autorizza il presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
- conferisce incarichi, anche al di fuori dei propri membri per lo svolgimento di particolari funzioni, a titolo esemplificativo, di tesoreria, di bibliotecario, di ispettore di rifugi, od altre;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- determina tutte le norme che regolano l'attività sociale e, a titolo esemplificativo: l'orario di apertura della sede sociale, l'uso dei materiale bibliografico, degli attrezzi e dei materiali, la disciplina delle gite collettive, delle manifestazioni sociali e dell'at­tività dei gruppi operanti in seno all'Associazione, ed esercita la vigilanza sui gruppi stessi perché operino in conformità con le norme regolamentari per essi stabilite e con quelle statutarie dell'Associazione e dei C.A.I.;
- delibera su qualsiasi oggetto per il quale non sia prevista l'esclusiva competenza dell'assemblea.
Art.. 24° Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. . Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno 7 Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello dei presidente.
Art.. 25° Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecu­tive dei consiglio può essere dichiarato, dal consiglio stesso, decaduto dalla carica.

Presidente
Art . 26° Il Presidente convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e la firma sociale. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
Art.. 27° Il Vice presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Collegio dei revisori
Art.. 28° Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, nominati dall'assemblea.
Il collegio elegge un presidente tra i membri effettivi.
Art.. 29° Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e posso­no fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Segretario e tesoriere
Art.. 30° Il Segretario redige gli atti sociali, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.
Il Tesoriere assume la responsabilità della custodia dei fondi dell’ Associazione e ne tiene la contabilità. Al Tesoriere compete la preparazione del bilancio annuale dell’ Associazione.

Delegati
Art.. 31° I delegati rappresentano i soci dell'associazione all'assemblea dei C.A.I. ed al Convegno Regionale delle Sezioni Lombarde del C.A.I.
Il Presidente è delegato di diritto, come previsto dallo statuto dei C.A.I. Non vi è incompatibilità tra la carica di vice presidente, segretario, tesoriere, consigliere o re­visore dei conti e la carica di delegato.

Durata degli incarichi
Art.. 32° I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Ogni anno scadono i cinque consiglieri di nomina più remota, in modo che il consiglio direttivo si rinnovi per un terzo.
In caso di nomina simultanea dell'intero consiglio direttivo, alla fine del primo e del se­condo anno del triennio verranno sorteggiati i cinque consiglieri che devono scadere. Da tale sorteggio sono esclusi il presidente, il vice presidente ed il segretario.
Qualora uno degli eletti alle cariche sociali lasci vacante il posto nel corso dell'anno, la prima successiva assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo. Il neo .eletto assumerà a tutti gli effetti l'anzianità di carica dei consigliere uscente. Qualora il consiglio direttivo venga a trovarsi permanentemente nella condizione di non poter prendere deliberazioni valide, i membri dei consiglio direttivo rimasti in carica e, in difetto, i revisori dei conti, hanno l'obbligo di convocare l'assemblea generale straordinaria dei soci entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità.
Art.. 33° Il Presidente può essere eletto a tale carica due volte consecutive; può essere successivamente rieletto soltanto se sia trascorso un intervallo di almeno un anno. Il Vice presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Art.. 34° Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art.. 35° I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.. 36° I delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili.

PATRIMONIO . ESERCIZI SOCIALI . BILANCIO
Art.. 37° Il patrimonio sociale è costituito: da beni mobili ed immobili di proprietà presente o futura dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da qualsiasi altra erogazione effettuata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Art.. 38° Le entrate sociali sono costituite: dalle tasse di iscrizione; dalle quote annuali, detratta l'aliquota spettante al C.A.I.; da eventuali contributi di enti, associazioni e privati.
Art.. 39° I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati in conto corrente intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito. Sono delegati al prelevamento dei fondi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; i prelevamenti possono avvenire con la firma congiunta di almeno due dei delegati
Art.. 40° Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art.. 41° I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dallo statuto dei C.A.I., e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 266/91.
E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

SOTTOSEZIONI E GRUPPI
Art.. 42° L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. Il Consiglio Direttivo fissa le zone di attività entro le quali possono espletare le loro funzioni amministrative e svolgere opera di propaganda e di proselitismo.
L'Associazione può anche costituire nel proprio seno gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, che intendano sviluppare in partico­lare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa. La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato di Coordinamento delle Sezioni Lombarde dei C.A.I.
Art.. 43° Le sottosezioni hanno un proprio regolamento redatto con l'osservanza delle norme dello statuto e del regolamento generale dei C.A.I. e del presente statuto. Il Consiglio Direttivo sezionale deve ratificare tale regolamento.
Art.. 44° Le sottosezioni, una volta costituite, non sono dotate di soggettività distinta da quella dell'associazione né conseguentemente di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia contabile.
Art.. 45° Le quote sociali e le aliquote di pertinenza della cassa della sottosezione per le necessità amministrative ed organizzative sono fissate annualmente dal consiglio direttivo sezionale. In nessun caso le quote sociali delle sottosezioni potranno essere inferiori a quelle della sezione. I soci delle sottosezioni ricevono le eventuali pubblicazioni sociali con pari diritto dei soci della sezione.
Art.. 46° Le sottosezioni sono rappresentate ad ogni effetto dal reggente della sottose­zione ed amministrate dal Consiglio di Reggenza secondo le direttive dell'assemblea generale dei propri soci.
Art.. 47° Il Consiglio di Reggenza, eletto dall'assemblea generale dei soci della sottose­zione, è composto dal Reggente, da un Vice reggente, da un Segretario, da un Tesoriere e da tre Consiglieri. I membri del Consiglio di Reggenza durano in carica tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni anno. Tutti possono essere rieletti. Per l'attribuzione delle cariche e per il funzionamento del Consiglio di Reggenza valgono, in quanto applicabili, i criteri vigenti per il Consiglio Direttivo Sezionale; per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno quattro membri del consiglio di reggenza.
Art.. 48° Il Reggente partecipa alle riunioni consiliari dell'Associazione con diritto di voto consultivo e con facoltà di delega.
Art.. 49° Il Segretario redige gli atti della sottosezione ed i verbali delle sedute del Consiglio di Reggenza, provvede alla redazione dei bilanci e cura i rapporti amministrativi con la sezione.
Art.. 50° Ciascuna sottosezione provvede alla nomina dei rappresentanti da inviare alle assemblee generali e dei soci della sezione. Detti rappresentanti, aventi diritto ad un unico voto per sé e per i propri rappresentati, sono scelti nella misura di uno per ogni dieci soci o frazione di dieci, escludendo dal computo i soci aventi età inferiore agli anni 18 e gli eventuali aggregati di altra sezione o sottosezione.
Art.. 51° I gruppi di soci costituiti nell'ambito dell'Associazione non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo e dei contributi di terzi, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di rendiconto. I gruppi hanno un proprio regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, e possono essere sciolti in qualunque momento dal consiglio stesso a suo insindacabile giudizio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.. 52° Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o fra Sottosezioni ed Asso­ciazione, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell’ associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Non è altresì ammesso che durante l'iter della controversia la stessa sia resa di pubblica ragione in tutto o in parte. Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra i soci, che dovrà decidere entro 60 giorni dalla presentazione dei ricorso. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso potrà essere presentato, nel termine perentorio di 30 giorni, al Comitato di Coordinamento delle Sezioni Lombarde;
- il comitato di coordinamento del convegno delle sezioni lombarde dei C.A.I. per le controversie tra soci ed organi dell'associazione e fra sottosezioni ed associazione. Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento generale dei C.A.I.
Art.. 53° Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione dei presente statuto, o dello statuto e regolamento generale dei C.A.I., è data la possibilità di ricorso a norma dei regolamento generale dei C.A.I.

DISPOSIZIONI FINALI
Art.. 54° Si applicano in ogni caso le vigenti disposizioni dello statuto e del regolamento generale dei C.A.I. per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e regolamento sezionale.

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei soci il 8/4/1997

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