REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO REMO E RENZO MINAZZI

TITOLO I . Costituzione - Scopi - Attività

Art. 1 - Costituzione

E'' costituita in seno alla Sezione di Varese del Club Alpino Italiano la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo, denominata "Remo e Renzo Minazzi".
La Scuola ha carattere permanente, ha sede presso la Sezione ed è retta dal presente Regolamento.

Art. 2 - Scopi

I principale obiettivi che la Scuola si prefigge sono:

  •     fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili per praticare in sicurezza le attività dell''alpinismo e dello sci alpinismo;
  •     perfezionare, sia sul piano tecnico che culturale, la preparazione di alpinisti e sci alpinisti che abbiano già seguito corsi di base o comunque svolto attività nel settore;
  •     formare aiuto istruttori, dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, in grado di collaborare con gli istruttori titolati nello svolgimento dei corsi che fanno capo alla Scuola;
  •     collaborare, su richiesta della Sezione, alle attività sociali;
  •     promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti, nell''ambito degli scopi statutari del C.A.I.;
  •     collaborare con organismi analoghi costituiti nell''ambito del C.A.I.

Art. 3 - Attività
L''attività della Scuola deve essere continuativa con l''organizzazione di almeno un corso all''anno. Sospensioni prolungate dell''attività o attività insufficiente conducono allo scioglimento della Scuola da parte della C.N.S.A.SA. che peraltro potrà tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.
L''attività della Scuola si svolge prevalentemente mediante l''organizzazione di corsi, sia di base che avanzati, strutturati secondo le indicazioni della C.N.S.A.SA.
La scuola svolge inoltre:

    attività culturali nel campo dell''alpinismo e sci alpinismo;

    organizza manifestazioni nel campo dell''alpinismo e sci alpinismo;

    fornisce consulenza tecnica nel settore di competenza ad altre strutture sezionali;

    svolge corsi interni di aggiornamento per i propri istruttori a tutti i livelli.

Tutte le attività della Scuola sono svolte nel completo rispetto delle indicazioni del C.A.I. e delle direttive della C.N.S.A.SA..

TITOLO II. Mezzi finanziari - Materiale tecnico

Art. 4 - Mezzi finanziari
Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola utilizza contributi finanziari erogati dalla sezione ed eventuali contributi erogati dalle C.N.S.A.SA., da altri Enti o da privati. Utilizza inoltre le quote di iscrizione ai corsi che devono essere commisurate alla copertura delle sole spese.
La scuola non deve comunque avere fini di lucro.

Art. 5 - Dotazione di materiale tecnico
La Scuola provvede a costituire e mantenere aggiornata e in adeguato stato di conservazione una dotazione di materiale tecnico e didattico dell''entità e delle caratteristiche ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
Per la costituzione di tale dotazione può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole Centrali e / o alla C.N.S.A.SA..

TITOLO III. Organico e Funzionamento
Art. 6 - Organico
L''organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori di cui al seguente articolo 7.
Ne possono far parte anche collaboratori quali: esperti in settori di particolare e continuativo interesse per l''insegnamento nell''ambito dei corsi tenuti dalla Scuola, addetti a servizi organizzativi e amministrativi, ecc..
Gli appartenenti alla Scuola devono essere soci del C.A.I. ed accettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Art. 7 - Corpo Istruttori della Scuola
Il corpo Istruttori è costituito da:

    Istruttori (di cui al seguente articolo 8)

    aiuto Istruttori (di cui al seguente articolo 9)

    Guide Alpine

    Aspiranti Guida


Del Corpo Istruttori deve far parte almeno un Istruttore Nazionale di alpinismo o di Sci Alpinismo. Per ciascuno dei due settori, alpinismo e sci alpinismo devono far parte del Corpo Istruttori almeno tre Istruttori titolati (articolo 8); almeno un I.A.L. per il settore arrampicata libera.
Gli aiuto istruttori non possono superare, per ciascun settore, il triplo degli istruttori titolati.

Art. 8 - Istruttori
Per istruttori si intendono gli istruttori titolati, cioè coloro a cui il titolo è stato attribuito ufficialmente dalla C.N.S.A.SA. a seguito di regolari corsi - esame regionali e nazionali. Essi sono I.NA., I.N.S.A., I.A.L., I.A., I.S.A..

Art. 9 - Aiuto Istruttori
Nell''ambito della Scuola gli istruttori provvedono alla formazione di aiuto istruttori i quali:

    devono essere soci del C.A.I.;

    devono aver svolto una adeguata attività alpinistica o sci alpinistica;

    devono garantire collaborazione tecnica e didattica durante lo svolgimento dei corsi.


La formazione di aiuto istruttori avviene mediante corsi specifici, seminari, addestramento in palestra, ecc., con l''eventuale collaborazione delle Scuole Regionali e / o Centrali e secondo le direttive dell''O.T.P. competente e della C.N.S.A.SA..
Dopo un adeguato tirocinio e con attività tecnica e didattica di sufficiente livello, gli aiuto istruttori possono presentarsi ai corsi - esame regionali per il conseguimento del titolo di istruttore.
Gli aiuto istruttori vengono nominati dal Direttivo della Scuola su proposta della maggioranza dell''organico.

Art. 9 bis. - Collaboratori
I collaboratori sono soci del C.A.I. che abbiano frequentato un corso di alpinismo o sci alpinismo, abbiano svolto una attività adeguata e siano disposti a fornire la propria collaborazione nei corsi sezionali.
Vengono nominati Aiuto Istruttori dopo due anni di addestramento.

Art. 10 - Direttore
A partire dal 31 -12 - 1994 il Direttore della Scuola deve essere un Istruttore Nazionale di Alpinismo o di Sci Alpinismo.
Viene nominato dall''assemblea dei componenti la Scuola, entro il mese di ottobre dell''anno di scadenza; dura in carica tre anni, ma può essere sostituito qualora le circostanze lo richiedano.
La nomina deve essere sottoposta a ratifica dell''O.T.P. competente e del Consiglio Direttivo della Sezione.
Il Direttore ha funzioni tecniche e risponde nei confronti della C.N.S.A.SA., e del Consiglio Direttivo della Sezione del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi.
Entro lo scadere di ogni anno invia al Consiglio della Sezione la relazione dell''attività svolta ed i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 11 - Vice Direttore
Il Vice Direttore è un istruttore titolato; viene nominato dall''assemblea della Scuola su proposta del Direttore e dura in carica tre anni.
Coadiuva il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.
Può essere nominato un vice - direttore per ciascun settore di attività.

Art. 12 - Segretario
Su proposta del Direttore viene nominato dall''assemblea della Scuola un segretario che dura in carica tre anni. Può essere nominato anche al di fuori dell''organico della Scuola, purché sia socio del C.A.I.; in questo caso partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 13 - Direttivo
Il direttivo della Scuola è costituito dal direttore e dal vice direttore (o vice direttori).
Il direttivo della Scuola si riunisce, quando ritenuto necessario, su convocazione del direttore.

Art. 14 - Commissione Tecnica
Nell''ambito della Scuola può essere anche costituita una Commissione Tecnica di cui fanno parte il Direttivo, i direttori dei corsi dell''anno e un numero di quattro componenti il Corpo Istruttori.
I membri della Commissione Tecnica, esclusi i componenti del Direttivo, possono essere parzialmente rinnovati con cadenza annuale.
I compiti da affidare alla Commissione Tecnica vengono stabiliti dal Direttivo della Scuola.

Art. 15 - Presidente
Ogni scuola ha la facoltà di nominare un Presidente al quale competono funzioni rappresentative da svolgere in collaborazione con il Direttivo.

Art. 16 - Assemblea della Scuola
L''assemblea della Scuola viene convocata dal direttore almeno due volte all''anno; viene convocata anche su richiesta dalla maggioranza dell''organico, della C.N.S.A.SA. e dell''O.T.P. competente.
L''assemblea ha il compito di:

    1. nominare il Direttore

    2. nominare, su proposta del Direttore, il vice direttore ed il segretario

    3. nominare ogni anno i direttori dei corsi

    4. designare i membri dell''eventuale commissione tecnica

    5. indicare i componenti dell''organico da inviare ai corsi di formazione regionali e nazionali

    6. discutere ed approvare, per i singoli corsi, il programma, il calendario, il numero degli allievi da ammettere, le modalità di conduzione, ecc.

    7. proporre nuovi componenti della Scuola

    8. nominare l''eventuale Presidente della Scuola

    9. deliberare eventuali provvedimenti nei confronti di membri dell''organico

    10. proporre ed eventualmente approvare modifiche al presente regolamento

    11. discutere l''attività svolta e da svolgere nell''ambito della Scuola

    12. decidere sugli argomenti proposti alla discussione della direzione della Scuola, dalla C.N.S.A.SA., dall''O.T.P. competente, dell''eventuale commissione tecnica, da componenti della Scuola in numero superiore ad un terzo dell''organico

    13. discutere ed approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi della Scuola

    14. discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento strettamente attinente al funzionamento della Scuola


Hanno diritto di voto:
per i punti 1. - 6., tutti i componenti il Corpo Istruttori
per tutti gli altri punti, tutti i componenti dell''organico della Scuola
Per ciascuno dei punti 1. - 14., sopra elencati, l''assemblea della Scuola è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.
Le delibere relative a ciascun punto sono valide se ricevono voti favorevoli in numero superiore alla metà dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 17 - Cessazione dall''organico
La cessazione dall''organico avviene:
- per dimissioni presentate per iscritto;
- a seguito di delibera dell''assemblea della Scuola presa in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, di mancata collaborazione senza giustificato motivo allo svolgimento dei corsi per due anni consecutivi, di inattività tecnica per tre anni consecutivi. La delibera deve in queste casi essere assunta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e non solamente dei presenti.

Art. 18 - Rimborso spese
Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione, con il solo rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IV. Corsi
Art. 19 - Corsi
La Scuola organizza corsi di alpinismo e sci alpinismo, esclusivamente nell''ambito del C.A.I..
I corsi devono appartenere esclusivamente ai settori: alpinismo. sci alpinismo, arrampicata libera. Salvo casi particolari, da sottoporre di volta in volta alla C.N.S.A.SA., i corsi devono avere la denominazione e le caratteristiche stabilite dalla C.N.S.A.SA..
Per ciascuno corso va richiesto preventivamente un nulla osta e va presentata a conclusione una relazione finale, secondo le direttive e le modalità indicate dalla C.N.S.A.SA..
I contenuti tecnici e didattici e le modalità specifiche di effettuazione devono essere in accordo con le direttive della C.N.S.A.SA..
Il controllo della corretta ed efficiente effettuazione dei corsi spetta all''O.T.P. competente.

Art. 20 - Direzione dei corsi
I direttori dei corsi sono istruttori titolati, nominati secondo le direttive della C.N.S.A.SA. oppure guide alpine operanti nell''ambito di una Scuola del C.A.I..
Ciascun direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuva nella conduzione del corso e può affidare compiti specifici a singoli istruttori.
Il direttore propone al Corpo Istruttori un programma e un calendario dettagliato.
E'' responsabile, nell''ambito della Scuola, dell''organizzazione e dello svolgimento del corso.
I direttori debbono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore della Scuola.

Art. 21 - Programmi
Ciascun corso segue un programma che deve rispettare le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA.. Programmi diversi anche solamente in parte, devono, di volta in volta, essere approvati dalla C.N.S.A.SA.

Art. 22 - Corpo Istruttori dei corsi
Il direttore di ciascun corso designa il corpo Istruttori del corso stesso nell''ambito del Corpo Istruttori della Scuola.
Il numero degli Istruttori deve essere rapportato al numero degli allievi secondo le indicazioni fornite dalla C.N.S.A.SA..

Art. 23 - Partecipazione ai corsi
Il numero degli allievi ammessi ai singoli corsi viene deliberato nell''ambito dell''assemblea della Scuola in base a quanto stabilito nel secondo capoverso dell''articolo precedente e nell''articolo 16.
Le modalità di iscrizione vengono stabilite per ogni corso e pubblicizzate con sufficiente anticipo rispetto alla data di apertura delle iscrizioni stesse.
Durante lo svolgimento del corso il direttore, sentito il parere degli Istruttori, può escludere gli elementi non ritenuti idonei o il cui comportamento non venga ritenuto soddisfacente.
Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni gli allievi devono osservare stretta dipendenza disciplinare dagli istruttori.
Durante lo svolgimento del corso gli Istruttori devono osservare stretta dipendenza disciplinare dal direttore del corso.

TITOLO V. Attività di aggiornamento
Art. 24 - aggiornamento del Corpo Istruttori
Nell''ambito della Scuola si devono svolgere attività di costante e periodico aggiornamento del corpo Istruttori, sul piano tecnico, didattico e culturale.
Tali attività hanno anche lo scopo di uniformare il più possibile le modalità di insegnamento durante i corsi a quelle indicate dalla C.N.S.A.SA. e dalle sue Scuole Centrali.
L''attività di aggiornamento avviene attraverso:
- regolari corsi;
- seminari, discussioni di carattere tecnico - didattico, esercitazioni sul terreno ecc...
Nel caso di svolgimento di regolari corsi viene nominato un Direttore che deve essere un Istruttore Nazionale e può essere scelto anche al di fuori dell''organico della Scuola.

TITOLO VI. Modifiche del Regolamento
Art. 25 - Modifiche
Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall''assemblea della Scuola con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto e devono essere sottoposte all''approvazione della C.N.S.A.SA. ed alla ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione.
Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 e 25 possono peraltro essere apportate esclusivamente dalla C.N.S.A.SA..

Approvato dall''assemblea della Scuola il 10 gennaio 1994